Art. 1.

      1. Salvo che vi sia opposizione della parte civile costituita, l'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale anche nei processi in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta decorso il termine stabilito dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, se il reato contestato rientra tra quelli per i quali è prevista la concessione di indulto ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena da applicare all'imputato può essere dichiarata con la sentenza interamente estinta per effetto dell'indulto.